Art. 9.
(Forze di polizia ad ordinamento locale).

      1. Alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma dell'articolo 9, dopo le parole: «agli ufficiali di polizia

 

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giudiziaria appartenenti alle forze di polizia,» sono inserite le seguenti: «agli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia locale,»;

          b) al primo comma dell'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) all'alinea, le parole: «i rispettivi ordinamenti e dipendenze» sono sostituite dalle seguenti: «i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali»;

              2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

          «b-bis) i corpi di polizia locale previa disposizione del sindaco o del presidente della provincia e su richiesta delle competenti autorità di pubblica sicurezza».