1. Alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 9, dopo le parole: «agli ufficiali di polizia
b) al primo comma dell'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, le parole: «i rispettivi ordinamenti e dipendenze» sono sostituite dalle seguenti: «i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali»;
2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) i corpi di polizia locale previa disposizione del sindaco o del presidente della provincia e su richiesta delle competenti autorità di pubblica sicurezza».